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R.D. 18/11/1923 n. 2440Art. 20. Alla fine di ogni anno la corte dei conti comunicherà al parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia seguito il parere del consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'amministrazione. Art. 21. L'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia regolata, per determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi. Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per quanto concerne l'alienazione delle navi dello Stato. TITOLO II DELLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 22. Alla immediata dipendenza del ministro delle finanze sono la ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del tesoro. Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle amministrazioni centrali. Art. 23. Il direttore generale del tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze. Art. 24. La ragioneria generale dello Stato riassume i risultati dei conti delle entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate e pagate; riassume altresì le modificazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Le ragionerie delle amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture nelle forme prescritte dalla ragioneria generale e trasmettere alla medesima conti periodici e tutti gli altri elementi e notizie che le possono occorrere. Art. 25. La ragioneria generale, sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, predispone il progetto del bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione al bilancio ed il rendiconto generale consuntivo da presentare al parlamento. Prepara inoltre le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto anche dei vari provvedimenti che in esse comunque influiscono e che debbono essere comunicati dai rispettivi ministeri, pel tramite dei direttori capi delle ragionerie centrali, al ministro delle finanze per il preventivo esame e consenso. Art. 26. I direttori capi di ragioneria delle amministrazioni centrali sono nominati dal ministro delle finanze, di concerto con i singoli ministri, sulla proposta del ragioniere generale. Art. 27. Le ragionerie centrali osservano e vigilano perché siano osservate le leggi tutte le disposizioni impartite dal ministero delle finanze: a) per la conservazione del patrimonio dello Stato; b) per l'esatto accertamento delle entrate; c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio. I direttori capi delle ragionerie riferiscono al ministro delle finanze, pel tramite della ragioneria generale, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa. Art. 28. Le ragionerie delle amministrazioni centrali compilano gli schemi degli stati di previsione della entrata e della spesa ed il rendiconto consuntivo, da trasmettersi al ministro delle finanze, e adempiono ogni altro incarico loro affidato dai singoli ministri. Art. 29. I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello Stato, sono proposti dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali le spese si riferiscono, di concerto col ministro delle finanze. Sono del pari emanati di concerto col ministro delle finanze, gli altri provvedimenti che regolino comunque l'assunzione di nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a precedenti disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro. Il ministro delle finanze esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono. A tale fine esso ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili. CAPITOLO II DELL'ANNO FINANZIARIO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE. Art. 30. L'anno finanziario comincia col 1/a luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente. Art. 31. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati: a) nel conto del bilancio; b) nel conto generale del patrimonio dello Stato. Art. 32. Sono materia del conto del bilancio: 1/a le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario; 2/a le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo; 3/a le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del tesoro e i pagamenti effettuati nel periodo suindicato. Art. 33. Sono materia del conto generale del patrimonio dello Stato, oltre la variazioni che apporta in esso la gestione del bilancio, anche tutte quelle che, per qualsiasi causa, si verifichino durante l'esercizio nelle attività e passività patrimoniali. Art. 34. Nel mese di dicembre il ministro delle finanze presenta al parlamento il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente. Presenta poi nel mese di gennaio il bilancio di previsione per l'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli della spesa distinti per ministeri. Se nei termini indicati il parlamento non è riunito, il rendiconto ed il bilancio sono distribuiti ai membri di esso. Se la camera dei deputati è disciolta, i detti documenti sono pubblicati per riassunto nella gazzetta ufficiale del regno e presentati alla nuova camera tosto che sia costituita. Art. 35. Lo stato di previsione dell'entrata ed i singoli stati di previsione della spesa formano oggetto di altrettanti disegni di legge. Con la legge relativa allo stato di previsione della entrata viene approvato il riepilogo generale del bilancio preventivo. Art. 36. Il conto dei residui del bilancio è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa. I residui passivi della parte ordinaria del bilancio, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, s'intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi. I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Sono però mantenute oltre tale termine le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite. Art. 37. Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite: In titoli, secondo che siano ordinarie o straordinarie; In categorie, secondo che siano effettive o riguardino costruzioni di strade ferrate, movimenti di capitali o partite di giro; In capitoli. I capitoli di ciascuna categoria sono raggruppati in rubriche, secondo la materia amministrativa. Art. 38. È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di previsione. Art. 39. È vietata l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali, rimanendo soppressa ogni destinazione già stabilita da particolari disposizioni. Questa disposizione non si applica ai proventi e quote di proventi riscossi per conto di privati o enti estranei all'amministrazione dello Stato, né ai proventi derivanti da lasciti, fondazioni, oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. Art. 40. Nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze è istituito un fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Con decreti del ministro delle finanze registrati alla corte dei conti possono essere prelevate da detto fondo ed inscritte ai competenti capitoli le somme occorrenti: 1/a per pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 36, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto; 2/a per aumento di stanziamento a capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del ministero delle finanze sarà allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2 da approvarsi con apposito articolo della legge relativa. Art. 41. Con decreti reali su proposta del ministro delle finanze, sentito il consiglio dei ministri, possono iscriversi, nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, nonché per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, possono, mediante decreti del ministro delle finanze, inscriversi nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrate devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi. Allo stato di previsione della spesa del ministero delle finanze saranno allegati due elenchi, da approvarsi con apposito articolo della relativa legge, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910 n. 511, relative alle spese che le amministrazioni militari sostengono nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato ed eventualmente di privati. Art. 42. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è inscritto, nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze, un fondo di riserva per le spese impreviste. La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante decreti reali, promossi dal ministro delle finanze. Le prelevazioni per somme superiori a lire 50,000 per ciascun capitolo devono essere precedute da deliberazione del consiglio dei ministri. Detti decreti vengono presentati al parlamento per la convalidazione. Art. 43. Le nuove e le maggiori spese, alle quali non possa provvedersi nella forma indicata negli articoli precedenti, debbono essere autorizzate per legge. Le spese eccedenti la somma di lire 150,000, non imputabili a capitoli già compresi negli stati di previsione dell'esercizio in corso, non possono iscriversi nei bilanci se non siano approvate con speciali disposizioni di legge. Nelle proposte di nuove e maggiori spese occorrenti dopo l'approvazione del bilancio devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse. CAPITOLO III DELLE ENTRATE DELLO STATO. Art. 44. I direttori generali e gli altri capi degli uffici centrali, compartimentali e provinciali che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. Art. 45. I tesorieri devono trasmettere mensilmente al direttore generale del tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse e gli agenti della riscossione devono comunicare alle amministrazioni da cui dipendono, ogni bimestre o ad altro periodo stabilito dai regolamenti, i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti. Art. 46. Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. |
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